Statuto
| ART. 1 COSTITUZIONE -SEDE E’ costituita, ai sensi del vigente Codice Civile, la Fondazione denominata “Fondazione Catis “, con sede in Bologna, Via dei lapidari n. 1/5. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico delle Fondazioni di partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli artt. 12 e seguenti del Codice Civile. ART. 2 SCOPI La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha come scopo esclusivo il perseguimento di fini di solidarietà sociale e di tutela dei diritti di cittadinanza. La Fondazione ha il proprio riferimento ideale nel grande patrimonio di partecipazione democratica, di valori civili e di solidarietà umana formatasi nel settore della pubblica assistenza e della cooperazione in Italia e in Emilia Romagna in particolare. Per valorizzare tale patrimonio la Fondazione intende operare e promuovere iniziative, anche in collegamento con realtà europee ed internazionali, negli ambiti: dell’assistenza socio-sanitaria, del soccorso e dell’emergenza, della protezione civile, della tutela della dignità e dei diritti etici della persona in ogni sua forma e stato, dell’ambiente e della sicurezza sociale in generale. Alla realizzazione di detti scopi non lucrativi e di utilità sociale la Fondazione provvederà con ogni idonea attività e/o iniziativa, tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: iniziative solidaristiche in occasione di emergenze sociali ed umanitarie e di protezione civile; a promuovere, divulgare e qualificare le attività della Fondazione, anche, ma non esclusivamente, mediante scuole, seminari, corsi o momenti formativi culturali e/o professionali, collaborare a ricerche scientifiche e istituzione di borse di studio; a promuovere, organizzare e gestire congressi, convegni e seminari, anche in collaborazione con altri enti, nonché centri di ricerca anche esterni alla Fondazione, in Italia e all’estero; a promuovere, intraprendere e favorire operazioni di finanza etica; Il perseguimento di tali scopi avviene nel pieno rispetto dei principi costituzionali ed in particolare dell’art. 2 Cost., che richiede alle formazioni sociali l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà. A tal fine la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati, può aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi. Per il raggiungimento degli scopi statutari la Fondazione potrà partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento dei suoi fini. Potrà, inoltre, svolgere tutte le attività economiche e finanziarie ritenute utili, compresa la costituzione e/o l’assunzione di partecipazioni in società d’ogni tipo, la loro alienazione e la concessione di fideiussioni anche a favore di terzi. ART. 3 AMBITO TERRITORIALE La Fondazione opererà precipuamente, nel territorio della Regione Emilia Romagna. La Regione Emilia Romagna vigila sull’attività della Fondazione ai sensi dell’art. 25 del Codice Civile. ART. 4 PATRIMONIO Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle somme di denaro e dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell’atto di costituzione della Fondazione stessa del quale il presente statuto è parte integrante. Il patrimonio potrà essere aumentato ed alimentato con altre donazioni mobiliari ed immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dei Fondatori stessi e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione. Tale patrimonio potrà altresì essere incrementato da elargizioni o contributi da parte di persone fisiche, di enti pubblici e privati, nonché dai redditi del patrimonio, dai proventi derivanti da iniziative proprie della Fondazione e da ogni altro incremento derivante dalle attività economiche, finanziarie e patrimoniali svolte, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione. ART. 5 FONDO DI GESTIONE Il fondo di gestione della Fondazione è costituito: dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici; dai contributi e dalle quote associative dei Fondatori, degli Aderenti e dei Sostenitori; dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. ART. 6 MEMBRI FONDATORI Sono Fondatori Promotori, tutti gli enti indicati come tali nell’atto di costituzione. Sono altresì membri Fondatori, tutti quelli che anche successivamente all’atto costitutivo verranno riconosciuti tali quali Fondatori in essere. Per essere riconosciuti Fondatori occorrerà: essere presentati da un membro fondatore; contribuire con una somma di denaro, o con beni materiali e/o immateriali, nelle forme ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d’Amministrazione; essere accettati all’unanimità con delibera del Consiglio d’Amministrazione. Se si estingue uno degli Enti Fondatori Promotori lo stesso può indicare un altro ente operante, senza fini di lucro, in analogo settore, quale Fondatore Promotore , senza l’obbligo di contribuzione di cui al comma precedente. Se non vi ha provveduto l’ente estinto, possono provvedervi, alle medesime condizioni, gli altri Fondatori Promotori all’unanimità. ART. 7 PARTECIPANTI ADERENTI, SOSTENITORI BENEMERITI Possono ottenere la qualifica di “Aderenti” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano allo sviluppo della stessa ed alla realizzazione dei suoi scopi medianti contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d’Amministrazione. La qualifica di Aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato versato. Possono ottenere la qualifica di “Sostenitori Benemeriti”, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo che verrà determinato dal Consiglio, ovvero con un’attività anche professionale di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio determinerà con regolamento, ove necessario, la possibile suddivisione e raggruppamento dei membri Aderenti o Sostenitori. Essi partecipano all’Assemblea plenaria di cui all’art.20 del presente statuto. La qualifica di Sostenitore Benemerito dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato versato o l’attività prestata, salvo diversa decisione del Consiglio d’Amministrazione. ART. 8 ALBO D’ORO Possono divenire Membri dell’Albo d’Oro le persone od Enti ai quali il Consiglio d’Amministrazione attribuisce tale qualità in considerazione del versamento di particolari contribuzioni ovvero, anche senza versamento delle quote di cui sopra, in considerazione del fatto che per qualità, titoli o attività, essi possano dare alla Fondazione contributo di opera o prestigio. Possono essere nominati membri dell’ Albo d’Oro, a condizioni di reciprocità, anche le persone fisiche e giuridiche, nonché gli Enti pubblici o privati od altre istituzioni, aventi sede all’estero. I membri dell’ Albo d’Oro partecipano all’assemblea plenaria di cui all’art. 20 del presente statuto. Essi possono, con modalità non recanti pregiudizio all’attività della Fondazione, accedere ai locali della stessa, consultare archivi ed eventuali centri di documentazione, nonché partecipare alle iniziative dell’ente. ART. 9 ORGANI Sono organi della Fondazione: ART. 10 ASSEMBLEA DEI FONDATORI I Fondatori, sia quelli indicati nell’atto costitutivo che quelli divenuti tali successivamente, costituiscono l’Assemblea dei Fondatori. L’Assemblea dei Fondatori ha i seguenti compiti: a) elegge tre membri del Consiglio d’Amministrazione e, ove previsto, il Collegio dei Revisori dei Conti, compresa la sostituzione di singoli membri elettivi di tali organi venuti meno nel corso del mandato; b) delibera le modifiche statutarie proposte dal Consiglio d’Amministrazione; c) indica i soggetti ai quali devolvere il patrimonio residuo in caso di estinzione. I Fondatori Enti sono rappresentati dal legale rappresentante dell’ente stesso o da un suo delegato. Caiscun Fondatore ha diritto a un voto. I Fondatori Promotori, e gli eventuali loro sostituti ai sensi dell’art. 6 comma 4 del presente statuto, hanno comunque diritto a nominare un proprio rappresentante all’interno del Consiglio d’Amministrazione. A cura del Presidente della Fondazione e sotto la sua responsabilità è tenuto un libro verbali attestante i Fondatori in essere, nonché le delibere assunte dall’Assemblea dei Fondatori. L’Assemblea dei Fondatori si raduna unicamente quando deve assumere delibere di propria competenza. L’Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione, ovvero da almeno due Fondatori, in forma scritta o telematica. La convocazione deve essere inviata almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione e con avviso apposto presso la sede legale. In prima convocazione, l’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei membri aventi diritto e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita e delibera qualunque sia il numero dei presenti. I membri elettivi del Consiglio d’Amministrazione sono eletti dall’Assemblea dei Fondatori con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto. Le modifiche allo Statuto, purché siano compatibili con la natura della Fondazione, saranno deliberate dall’Assemblea dei Fondatori con maggioranza qualificata di almeno quattro quinti degli aventi diritto, su proposta del Consiglio d’Amministrazione, ed approvate, ove necessario, dall’Autorità tutoria. ART. 11 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE La Fondazione è amministrata da un Consiglio d’Amministrazione composto dai sei membri. Il numero dei componenti può essere aumentato fino a dieci mediante cooptazione da parte del Consiglio d’Amministrazione che in proposito delibera con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio d’Amministrazione dura in carica sette anni e tutti i Consiglieri uscenti possono essere di nuovo eletti, nominati o cooptati. Qualora durante il mandato venga a mancare uno o più Consiglieri, l’Assemblea dei Fondatori, ovvero i singoli Fondatori Promotori, eleggono o nominano i sostituti di spettanza che restano in carica fino alla scadenza dell’organo; qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri l’intero Consiglio si intenderà decaduto. ART. 12 DECADENZA ED ESCLUSIONE I membri del Consiglio d’Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso. Sono cause di esclusione dal Consiglio d’Amministrazione: L’esclusione deve essere deliberata, con voto palese e a maggioranza assoluta, dal Consiglio d’Amministrazione. A tale votazione non può essere presente il membro oggetto del provvedimento. ART. 13 ELEZIONE DEL PRESIDENTE Il Consiglio d’Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisca in tutte le sue funzioni. ART. 14 POTERI DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE Il Consiglio d’Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. E’ in sua facoltà emettere regolamenti per disciplinare, ove opportuno e/o necessario, l’attività della Fondazione, deliberati con maggioranza qualificata di almeno 5/6 dei Consiglieri. Il Consiglio d’Amministrazione ha, inoltre, la facoltà di nominare un Consiglio Scientifico, un Comitato di Garanzia ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone i compiti. In particolare, ove istituito, tra i membri del Comitato di Garanzia possono essere previsti i rappresentanti degli enti locali territoriali. ART. 15 CONVOCAZIONE E QUORUM DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE Il Consiglio d’Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente ed è da questi presieduto. La convocazione, scritta o telematica, deve riportare l’indicazione dell’ordine del giorno e deve essere fatta pervenire ai Consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte l’anno, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità o ad istanza di almeno tre dei suoi componenti. Il Consiglio d’Amministrazione è validamente costituito, sia in prima che in seconda convocazione, se è presente la maggioranza dei Consiglieri e delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto, in seconda convocazione delibera a maggioranza dei presenti. Alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione partecipa il Direttore che assolve le funzioni di segretario del Consiglio stesso. Le delibere devono essere prese con voto palese e constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. ART. 16 POTERI DEL PRESIDENTE Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione è anche Presidente della Fondazione. Egli ha la legale rappresentanza dell’Ente di fronte ai terzi e in giudizio e, coadiuvato dal Direttore, cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio d’Amministrazione e dell’Assemblea dei Fondatori. Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, al Vice Presidente o al Direttore. Il Presidente potrà, inoltre, sentito il parere del Consiglio d’Amministrazione, delegare parte dei propri poteri a uno o più Consiglieri delegati. In caso d’urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio d’Amministrazione, salvo ratifica da parte di quest’ultimo nella prima riunione da convocarsi, a cura del Presidente, entro trenta giorni dalla data dell’avvenuta adozione dei provvedimenti in oggetto. ART. 17 PRESIDENTE ONORARIO Il Presidente Onorario, ove sia nominato, è scelto dal Consiglio d’Amministrazione, tra persone che non facciano parte del Consiglio stesso. Egli partecipa alle riunioni senza diritto di voto e dura in carica fino alla fine del mandato del Consiglio che lo ha eletto. Egli può essere rieletto. ART. 18 COLLEGIO DEI REVISORI Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove eletto in osservanza a disposizioni di legge o a delibera assembleare, è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea, esercita la vigilanza contabile ed amministrativa sull’andamento della Fondazione. Il Presidente del Collegio è eletto dall’Assemblea dei Fondatori tra i membri nominati revisori effettivi. Qualora durante il mandato venga a mancare un membro, l’Assemblea provvederà a nominare il sostituto che resterà in carica fino alla fine del mandato. Qualora venga a mancare la maggioranza dei membri, il Collegio s’intenderà decaduto. Il Collegio dura in carica sette anni ed i suoi membri sono rieleggibili. I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione. ART. 19 DIRETTORE Il Direttore è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio d’Amministrazione ed attua i programmi da quest’ultimo deliberati. Predispone gli schemi di bilancio accompagnati da una relazione annuale sulla politica di solidarietà sociale ed il perseguimento degli scopi, sui programmi e sulle attività realizzate e/o progettate. Il Direttore non può essere membro del Consiglio d’Amministrazione, egli funge da segretario del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive con il Presidente. Dirige e coordina gli uffici della Fondazione. Predispone i programmi di attività della Fondazione da sottoporre al parere del Consiglio d’Amministrazione e ne dà esecuzione dopo la loro approvazione. Coordina e controlla le attività degli studiosi e ricercatori che beneficiano dei contributi o borse di studio. Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione e dell’Assemblea. ART. 20 ASSEMBLEA PLENARIA L’Assemblea in seduta plenaria è costituita dai membri Fondatori, dai componenti del Consiglio d’Amministrazione, dal Direttore, dal Presidente Onorario, dai Partecipanti Aderenti, dai Sostenitori Benemeriti e dai componenti dell’Albo d’Oro. Essa si riunisce tutte le volte che è necessario od opportuno o quando ne fanno richiesta scritta, al Presidente della Fondazione, almeno un membro per ogni categoria di partecipanti. L’Assemblea in seduta plenaria, non elettiva e non deliberante, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Essa costituisce un momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tale veste l’Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi. L’assemblea è preseduta dal Presidente della Fondazione e da questi convocata in periodo non recante pregiudizio all’attività della stessa. Il Presidente, qualora sia necessario ed opportuno, può nominare un Comitato Organizzatore dell’Assemblea, delegando allo stesso i poteri necessari con proprio provvedimento. ART. 21 ESERCIZIO FINANZIARIO L’esercizio finanziario della Fondazione coincide con l’anno solare. Entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio d’Amministrazione approva il bilancio consuntivo. Gli eventuali avanzi di gestione verranno reimpiegati per il raggiungimento degli scopi statutari. ART. 22 ESTINZIONE La Fondazione si estingue nei casi e secondo le modalità di cui all’art. 27 Cod Civ. In caso di estinzione il patrimonio residuato sarà devoluto all’ente o agli enti che perseguono analoghe finalità indicati dall’Assemblea dei Fondatori ovvero ai fini di pubblica utilità. ART. 23 CLAUSOLA ARBITRALE Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le parti in ragione dell’interpretazione, esecuzione e validità del presente Statuto è chiamato a giudicare un Collegio dispari di arbitri, nominati uno da ciascuna parte in causa ed il restante od i restanti dagli arbitri così nominati, sì da rendere dispari la composizione del Collegio o, in mancanza, su istanza della parte più diligente, dal Tribunale di Bologna. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al C.P.C. ed il loro giudizio sarà vincolante tra le parti. ART. 24 CLAUSOLA DI RINVIO Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dall’atto costitutivo valgono le norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia. |





